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Sez. L, Sentenza n. 1476 del 02/03/1984 (Rv. 433565 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL DANNO RELATIVO - CREDITI PER PRESTAZIONI PATRIMONIALI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI RISPETTO A QUELLI COPERTI DAGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433565-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL DANNO RELATIVO - CREDITI PER PRESTAZIONI PATRIMONIALI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI RISPETTO A QUELLI COPERTI DAGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*

In ordine ai crediti per prestazioni patrimoniali previdenziali - cui non è applicabile il disposto dell'art. 429 comma terzo, cod. proc. civ. - la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali ex art. 1224 cod. civ.. in tale ipotesi, incombe sempre sul creditore che domandi, oltre detti interessi, anche il risarcimento del maggior danno l'Onere di allegare e di mostrare (valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova e fornendo al giudice gli elementi necessari anche al fine di poter utilizzare presunzioni e fatti notori) l'ulteriore pregiudizio patrimoniale. (V 1381/83, mass n 426198; (V 1996/81, mass n 412703; (V 1384/80, mass n 404920; (V 3776/79, mass n 400218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)