Sez. L, Sentenza n. 2686 del 09/07/1975 (Rv. 376661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - CARATTERE DI RETRIBUZIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - CARATTERE DI RETRIBUZIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
Sia quando nei contratti collettivi venga attribuita al datore di lavoro la facolta di concedere i riposi di conguaglio retribuiti o di corrispondere in sostituzione del riposo di conguaglio, nel caso di prestazioni lavorative imposte da esigenze tecniche dell'azienda, il compenso con la prescritta maggiorazione, sia quando quest'ultima facolta non risulti prevista nei contratti collettivi, tali compensi, assimilabili sostanzialmente a quelli dovuti per il lavoro straordinario, hanno in ogni caso carattere retributivo e non risarcitorio, costituendo la mercede delle ore di lavoro, corrispondenti alla differenza fra l'orario previsto prima della riduzione contrattuale e l'orario ridotto, che l'imprenditore esige pagando un maggior salario: pertanto, detti compensi debbono essere compresi tra gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, ai sensi del combinato disposto degli artt 27 del DPR n 797 del 1955 e 1 della legge n 74 del 1951. (Conf 2654/74, mass n 371111).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)