Sez. T, Ordinanza n. 10394 del 21/04/2025 (Rv. 674950-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU | Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per i "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (cd. "immobili merce") - Locazione - Fruizione dell’esenzione in proporzione al periodo di godimento - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell'anno di riferimento, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente secondo la previsione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all'anno di riferimento, in relazione alla sussistenza per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 9 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 2 lett. A) CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)