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Sez. 7, Ordinanza n. 22168 del 13/03/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263624 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Ricorso assegnato alla sezione prevista dall'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. - Procuratore generale - Partecipazione al procedimento - Facoltà - Conclusioni - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263624-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

La partecipazione del procuratore generale al procedimento in camera di consiglio davanti all'apposita sezione istituita ai sensi dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. è facoltativa, non avendo egli l'obbligo di formulare le conclusioni, in quanto trattasi di procedura caratterizzata da un contraddittorio cartolare in cui sono eventuali le memorie delle parti e la requisitoria del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 76, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 81, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 5, Legge 09/08/2013 num. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)