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Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 22/09/2009 (Rv. 609472 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Sentenza relativa all'opposizione di terzo all'esecuzione - Nuovo regime introdotto dalla legge n. 52 del 2006 - Conseguenze - Inimpugnabilità nei modi ordinari - Effetti - Esperibilità del ricorso straordinario per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609472-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione - attraverso il rinvio operato dall'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. all'art. 616 del medesimo codice - è da ritenere inimpugnabile nei modi ordinari e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/02/2006 num. 52 art. 17, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)