Sez. 3, Sentenza n. 18261 del 26/08/2014 (Rv. 632080 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Sentenza relativa alla opposizione di terzo all'esecuzione - Nuovo regime introdotto dalla legge n. 52 del 2006 - Conseguenze - Inimpugnabilità nei modi ordinari - Esperibilità del ricorso straordinario per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
In tema di opposizioni esecutive, le modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, in forza delle quali la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione, mediante il rinvio operato dall'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ., all'art. 616 del medesimo codice, non è impugnabile nei modi ordinari ma soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trovano applicazione anche ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore ma decisi nella sua vigenza. (Principio affermato con riguardo ad un giudizio definitosi dinanzi al tribunale nel 2007, in epoca anteriore alla ulteriore modifica dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotta con legge 18 giugno 2009, n. 69).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)