Sez. 3, Sentenza n. 703 del 11/03/1966 (Rv. 321410 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - COLPA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - CAUSA IGNOTA - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - COLPA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - CAUSA IGNOTA - IRRILEVANZA.*
La prova liberatoria consentita dall'art. 2051 cod.civ. e limitata al caso fortuito, inteso come fatto produttivo dell'evento non evitabile con i mezzi ordinari. La causa ignota rimane a carico di colui che e gravato della presunzione, al quale, per esonerarsi degli effetti di questa, incombe l'Onere di identificarla. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)