Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 14/03/1983 (Rv. 426746 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia (originaria e sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe lo Obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente Onere per l'attore - che agisce per il risarcimento del danno - di fornire la prova della esistenza di tali elementi, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; restando, in caso d'incertezza sulla concreta causa, a suo carico il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. (V 520/80, mass n 403906; (V 606/69, mass n 338824; (V 703/66, mass n 321410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)