diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 22855 del 14/08/2024 (Rv. 672343-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo per il versamento di somme incassate dal mandatario per conto del mandante - Criteri - Prestazione rilevante ai fini IVA - Differenza tra mandato con o senza rappresentanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672343-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo richiesto dal mandante, per ottenere dal mandatario le somme incassate per suo conto, non è rilevante ai fini IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, solo ove si tratti di mandato con rappresentanza, poiché, diversamente dal mandato senza rappresentanza, la causa del versamento consiste nell'obbligo derivante dal contratto di mandato e non ha ad oggetto il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la tassazione in misura fissa, omettendo di accertare la natura del mandato e la relativa disciplina applicabile).

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)