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Sez. 1 - , Sentenza n. 15470 del 22/06/2017 (Rv. 644464 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Risarcimento danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione penale e civile - Vincolatività dell'azione penale rispetto a quella civile - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644464-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)