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Sez. 3, Ordinanza n. 12547 del 08/05/2024 (Rv. 670910-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670910-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)