Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998 (Rv. 517283 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione - Valutazione analitica - Necessità - Esclusione - Indicazione almeno sintetica dei criteri - Necessità - Incidenza dei motivi d'appello - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Benché la liquidazione dei danni morali sfugga necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resti affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, quest'ultimo non può omettere ogni pur sintetica enunciazione dei criteri seguiti nella liquidazione, in particolare nel giudizio di secondo grado, quando l'appellante lamenti l'ingiustizia della liquidazione compiuta in primo grado e la mancanza di motivazione al riguardo. (Nella specie, il giudice d'appello si era limitato ad affermare che il danno liquidato in primo grado "con il consueto criterio equitativo" non era per nulla eccessivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)