Sez. 3, Sentenza n. 1959 del 22/02/1995 (Rv. 490601 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Determinazione - Criteri equitativi - Applicabilità - Incensurabilità in cassazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)