Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 05/04/1975 (Rv. 374668 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE.*
Il presupposto dell'Azione di restituzione risiede nella Mancanza, da parte del convenuto, di un titolo valido perche egli possa detenere o continuare a detenere la cosa, e cio come conseguenza dell'esaurita funzione di un contratto di natura reale ovvero della nullita, rescindibilita o risolubilita di un contratto traslativo di proprieta. In difetto di tale presupposto, l'Azione proposta dal proprietario per ottenere la consegna della cosa puo qualificarsi revindica, anche fuori dell'ipotesi di uno spossessamento del proprietario medesimo contro o senza la sua volonta. Con detta Azione, avente, a differenza di quella di restituzione, natura reale e non personale, l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne piu il possesso, agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga (abbia cioe la facultas restituendi), sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta, sia al fine di conseguirne il possesso; mentre l'Azione di restituzione e conseguenziale al venir meno del titolo in base al quale la cosa e stata trasferita e presuppone percio che vi sia stata la consegna del richiedente al detentore. (V 1941/67, mass n 328898; 590/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)