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Sez. 2, Sentenza n. 1941 del 25/07/1967 (Rv. 328898 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328898-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE.*

L'Azione di restituzione, avente carattere personale, presuppone la Mancanza nel convenuto di un valido titolo perche egli possa detenere o continuare a detenere la cosa, e cio come conseguenza della esaurita funzione di un contratto di natura reale, ovvero della nullita, rescindibilita o risolubilita di un simile contratto presupposto dell'Azione di revindica e, invece, lo spossessamento del proprietario contro o senza la sua volonta. (Conf. 409-64 2501-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)