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Sez. 1, Sentenza n. 41088 del 06/06/2012 Ud. (dep. 22/10/2012) Rv. 253610 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Appello - Inammissibilità limitata alla sola parte di contestazione del giudizio di responsabilità - Rilevabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Eccezioni.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253610-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

L'appello dell'imputato, ritenuto inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità in ordine al fatto addebitatogli e non in quella relativa ad altri aspetti, quali la qualificazione dell'elemento soggettivo o il "quantum" della pena, non preclude al giudice dell'impugnazione la possibilità di rilevare eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, anche di escludere l'attribuibilità della condotta all'appellante, sempre che l'impugnazione non sia affetta da un'originaria causa di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)