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Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 18/01/2000 Ud. (dep. 28/02/2000) Rv. 215419 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Formazione progressiva del giudicato per effetto della sola mancata impugnazione sul punto - Esclusione - Ragioni - Implicazioni relativamente all'operatività di cause estintive del reato.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215419-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)