Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 21/04/1990 (Rv. 466774 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO CARICO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO CARICO.*
Nell'ipotesi di tamponamento di un veicolo cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, poiché ai sensi dell'art. 107 primo comma del codice della strada, il detto conducente deve essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa lui non imputabile in tutto o in parte. (Conf 4295/88, mass n 459314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)