diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4295 del 25/06/1988 (Rv. 459314 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO ESCLUSIVO CARICO.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459314-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO ESCLUSIVO CARICO.*

Poiché ai sensi dell'art. 107 primo comma del codice della strada, il conducente deve essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede, il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui in tutto od in parte non imputabili. (V 6265/84, mass n 437895; (V 2818/83, mass n 427736; (V 3246/81, mass n 413824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)