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Sez. 2, Sentenza n. 8821 del 30/04/2015 (Rv. 635188 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Difetto di legittimazione - Costituzione del legittimato per ratifica in sede di gravame - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635188-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior età), il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)