Sez. 3, Sentenza n. 8828 del 11/08/1995 (Rv. 493654 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Difetto di legittimazione - Costituzione del legittimato nel successivo grado di giudizio - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il principio secondo cui il difetto di legittimazione al processo è sanato "ex tunc" dalla costituzione, nel successivo grado o fase di giudizio, del soggetto legittimato, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, trova applicazione solo nei casi in cui non sia intervenuta alcuna statuizione su quel difetto con declaratoria di inammissibilità della domanda o dell'impugnazione. Ne consegue che una siffatta pronuncia, essendo suscettibile di passare in giudicato, se non specificatamente impugnata, non può essere rimossa dal surriferito comportamento della parte, ove non sia riscontrata la sussistenza di vizi propri della pronuncia, i quali, debitamente denunciati con l'impugnazione, la rendano illegittima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)