Sez. L - , Ordinanza n. 8038 del 11/03/2022 (Rv. 664124 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Impugnazione del contratto a termine - Decadenza introdotta dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Decorrenza in caso di reiterazione di contratti a termine - Dalla cessazione di ciascuno di essi - Ragioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Nel pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine, introdotta dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, opera in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché il citato art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione.
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)