Sez. L - , Ordinanza n. 30691 del 27/11/2018 (Rv. 651714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Impugnativa a pena di decadenza - Decorrenza del termine - Dalla data di effettiva cessazione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il termine per l'impugnativa a pena di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 decorre, ove il rapporto di lavoro sia proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dalla data di effettiva cessazione del rapporto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)