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Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 30/05/1973 (Rv. 364473 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - LICEITA DI IMMISSIONI INTOLLERABILI, MA INELIMINABILI NELL'INTERESSE DELLA PRODUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NATURA - RETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364473-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - LICEITA DI IMMISSIONI INTOLLERABILI, MA INELIMINABILI NELL'INTERESSE DELLA PRODUZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - NATURA - RETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*

La pronuncia in ordine alla liceita delle immissioni - in quanto ritenute ineliminabili nell'interesse della produzione ancorche intollerabili - ha carattere di accertamento dichiarativo, perche dichiara la volonta della legge rispetto alla fattispecie concreta, con funzione di mero accertamento: quindi, per sua stessa natura, retroagisce nei suoi effetti al momento rispetto al quale e richiesto dalla parte l'accertamento, con la conseguenza ulteriore che l'attivita produttrice delle immissioni non puo considerarsi illecita e fonte di Obbligo di risarcimento di danni, neppure per il periodo antecedente alla pronuncia e che l'indennita, liquidata coi relativi interessi, esaurisce e copre tutto il pregiudizio cagionato dalle immissioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)