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Sez. 2, Sentenza n. 2598 del 04/07/1975 (Rv. 376545 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - IMMISSIONI NON ELIMINABILI DIPENDENTI DA ATTIVITA PRODUTTIVA - CRITERIO DELLA NORMALITA DI ESERCIZIO INDUSTRIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE UN'INDENNITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376545-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - IMMISSIONI NON ELIMINABILI DIPENDENTI DA ATTIVITA PRODUTTIVA - CRITERIO DELLA NORMALITA DI ESERCIZIO INDUSTRIALE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE UN'INDENNITA - SUSSISTENZA.*

In materia di applicazione dell'art 844 cod civ, il giudice del merito puo far riferimento anche al criterio della cosiddetta normalita di Esercizio industriale per ritenere, nell'Esercizio del suo equo e prudente apprezzamento, che debbano tollerarsi le immissioni dipendenti da una determinata attivita produttiva - ove non possano eliminarsi con accorgimenti tecnici o speciali dispositivi - ma non potrebbe far riferimento a quel criterio anche per negare l'Obbligo di corrispondere un'indennita, quando abbia stabilito che, nonostante la intollerabilita e la non eliminabilita o riducibilita delle immissioni, le esigenze di una determinata attivita produttive debbano prevalere su quelle di un'altra o sulle ragioni della proprieta. (V 3138/73, mass n 366927; 1616/73, mass n 364473; (V 1505/70, mass n 347346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)