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Sez. 3, Sentenza n. 9155 del 01/02/1974 Ud. (dep. 28/11/1974) Rv. 128613 - 01

PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE -IMMISSIONE DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - STABILIMENTO INDUSTRIALE - CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'INDUSTRIA - FATTISPECIE: ALLEVAMENTO DI SUINI.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128613-01

PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE -IMMISSIONE DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - STABILIMENTO INDUSTRIALE - CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'INDUSTRIA - FATTISPECIE: ALLEVAMENTO DI SUINI.*

Il disposto dell'art 9 legge 8 ottobre 1931, n 1604, che subordina ad autorizzazione l'immissione dei rifiuti degli stabilimenti industriali in acque pubbliche, non si applica solo agli stabilimenti che esplicano attivita diverse da quelle commerciali o agricole, ma ad ogni stabilimento che comprenda un complesso di beni e di attivita destinati alla produzione, e che, per dimensioni, concentrazione dei mezzi e per l'organizzazione delle varie attivita, realizzi le caratteristiche tipiche dell'industria. (fattispecie relativa ad azienda di allevamento di suini).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)