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Sez. 3, Sentenza n. 4136 del 13/01/1982 Ud. (dep. 22/04/1982) Rv. 153343 - 01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - ALLEVAMENTI DI BESTIAMI - SCARICO DI RIFIUTI - NATURA DELL'ALLEVAMENTO (INDUSTRIALE O AGRICOLO) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153343-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - ALLEVAMENTI DI BESTIAMI - SCARICO DI RIFIUTI - NATURA DELL'ALLEVAMENTO (INDUSTRIALE O AGRICOLO) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*

In tema di applicabilità della normativa sulla tutela delle acque pubbliche dall'inquinamento, in riferimento alla Determinazione dei criteri distintivi tra attività di allevamento del bestiame quale Esercizio di impresa agricola o di attività industriale, i limiti quantitativi, di cui alla delibera del comitato interministeriale dell'8 maggio 1980 relativa ad un determinato rapporto tra spazio disponibile e numero di capi di bestiame ed alla destinazione all'allevamento di due terzi del prodotto strettamente agricolo del fondo, costituiscono parametri aggiuntivi e non esclusivi. Il giudice di merito dovrà infatti valutare caso per caso tutti gli elementi della fattispecie, quali connessione funzionale con l'attività di coltivazione agricola, Rilevanza delle strutture organizzative e produttive, aspetti dimensionali e tecnologie, quale che sia il numero o la destinazione degli scarichi (nel suolo nel mare, in acque superficiali etc). Pertanto la natura agricola dell'attività di allevamento del bestiame va esclusa quando essa non sia connessa funzionalmente con la coltivazione della terra con carattere di complementarietà, ma ne costituisca l'attività prevalente. Tale accertamento, tipica valutazione di merito, è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. (fattispecie relativa a ricorso, avverso sentenza di condanna del tribunale confermativa di quella pretorile per effettuazione di scarichi da un allevamento di suini dopo la revoca della autorizzazione, rigettato sull'assunto che tale attività, relativa ad una consistenza di milleseicento capi su una superficie di settemila metri quadri di terreno, è soggetta alle norme antinquinamento). (Conf mass n 088644; (Conf mass n 088645; (Conf mass n 125109; (Conf mass n 125208; (Conf mass n 128613; (Conf mass n 129026; (Conf mass n 147731; (Conf mass n 149081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)