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Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/04/1986 (Rv. 445531 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ABITAZIONE PROPRIA - RILEVANZA - COMPARAZIONE CON LA NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445531-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ABITAZIONE PROPRIA - RILEVANZA - COMPARAZIONE CON LA NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai fini della cessazione della proroga legale dei contratti di locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, occorre tener conto esclusivamente della situazione del locatore che invochi la necessità di destinare l'immobile locato ad abitazione propria, senza possibilità di comparare la stessa con quella del conduttore, che la suddetta norma non prende in considerazione. (V 4296/80, mass n 408163; (V 2240/79, mass n 398591).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)