Sez. 5, Sentenza n. 2288 del 13/11/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 262728 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Verbale dell'esame di guida - Natura - Atto pubblico fidefaciente - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico fidefaciente il verbale della prova di guida, in quanto il giudizio che attesta la relativa idoneità alla guida - che si traduce nella constatazione dell'esistenza delle abilità individuate attraverso un accertamento tecnico cui segue a semplice richiesta dell'interessato il rilascio della patente - trae il suo fondamento da circostanze di fatto, in particolare la specifica condotta di guida tenuta dal candidato durante la prova, che il funzionario della Motorizzazione civile attesta essere avvenute in sua presenza, ed è formulato con riferimento a parametri predeterminati normativamente e dunque costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)