Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013) Rv. 254305 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Attività discrezionale del pubblico ufficiale - Criteri di valutazione vincolati da previsioni normative che subordinano la valutazione ad una verifica - Individuazione del reato.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicchè l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)