Sez. 1, Sentenza n. 8265 del 30/07/1999 (Rv. 529110 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese di lite contenuta nella ordinanza della Corte d'appello emessa a norma degli artt. 314 e 646 cod. proc. pen. - Richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore ex art.93 cod. proc. civ. - Mancanza - Domanda di ingiunzione - Proposizione da parte del difensore in proprio - Ammissibilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Non è legittimato a proporre in proprio domanda di ingiunzione di pagamento delle spese di lite liquidate con l'ordinanza della Corte d'appello, pronunciata a norma degli artt. 314 e 646 cod. proc. pen., di condanna all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il difensore che, in detto giudizio, non abbia chiesto, a norma dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese a proprio favore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)