Sez. 3, Sentenza n. 6740 del 30/03/2005 (Rv. 580788 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - Interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata (come nella specie) pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art.93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di tale disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)