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Sez. U, Sentenza n. 5542 del 12/12/1989 (Rv. 464551 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - COMPROMISSIONE DEL PRESTIGIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - ESTREMI - NON CONOSCENZA DEI FATTI DA PARTE DELLA GENERALITÀ DEI CITTADINI DEL LUOGO, MANCANZA DI PUBBLICO SCANDALO E DELLA REAZIONE DELLE PERSONE DIRETTAMENTE COINVOLTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464551-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - COMPROMISSIONE DEL PRESTIGIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - ESTREMI - NON CONOSCENZA DEI FATTI DA PARTE DELLA GENERALITÀ DEI CITTADINI DEL LUOGO, MANCANZA DI PUBBLICO SCANDALO E DELLA REAZIONE DELLE PERSONE DIRETTAMENTE COINVOLTE - IRRILEVANZA.*

Al fine della responsabilità disciplinare del magistrato, per compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, è sufficiente l'accertamento di fatti idonei a recare offesa al patrimonio morale dell'ordine medesimo, senza che possa rilevare che i fatti stessi non siano venuti a conoscenza della generalità dei cittadini nel luogo in cui il magistrato esercita le funzioni, ovvero non abbiano provocato pubblico scandalo, né che sia mancata una reazione delle persone direttamente colpite dal comportamento illecito.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)