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Sez. U, Sentenza n. 6254 del 10/07/1997 (Rv. 505884 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione avverso le pronunce della sezione disciplinare del C.S.M. - Ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ex art. 360 cod. proc. civ. (giusto disposto dell'art. 17 legge n. 195 del 1958) - Ammissibilità - Accertamento dei fatti - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505884-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (da correlare, quanto alla sua proponibilità, non all'art. 111 della Costituzione, bensì all'art. 360 cod. proc. civ., giusto disposto dell'art. 17 della legge n. 195 del 1958, a mente del quale, in materia disciplinare, detto mezzo di impugnazione è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile) non può rivolgersi, neanche implicitamente, al riesame di fatti e risultanze probatorie già oggetto di accertamento ed apprezzamento da parte dell'organo di autogoverno, il cui giudizio è, invece, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e scevra da vizi logici ovvero da errori giuridici (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della sezione disciplinare del C.S.M., a giudizio della quale un magistrato, con funzione di procuratore della Repubblica, aveva fatto uso improprio dell'auto di servizio per averla utilizzata, nell'arco di circa sei anni, nel percorso pressoché quotidiano della distanza tra l'ufficio e la propria abitazione - sita a circa ventitrè chilometri, ed in altro comune - nonostante lo stesso Consiglio Superiore ne avesse autorizzato la residenza fuori sede).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)