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Sez. 1, Sentenza n. 2697 del 08/03/1995 (Rv. 490981 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE | Delibera di esclusione - Impugnazione - Sindacato del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490981-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, il giudice di merito, allorché la causa di esclusione non consista in fatti eventi specifici, ma in una categoria sintetica (nella specie, lo statuto prevedeva l'esclusione del socio che "in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini nella società), dopo aver accertato l'esistenza dell'atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell'inadempimento degli obblighi sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)