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Sez. 1, Sentenza n. 1936 del 22/04/1989 (Rv. 462572 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - SINDACATO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462572-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - SINDACATO DEL GIUDICE - CRITERI.*

Nel procedimento di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, il giudice deve riscontrare non solo l'effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall'atto costitutivo, restandogli preclusa soltanto l'indagine sull'opportunità del provvedimento adottato dagli organi sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una categoria sintetica (nella specie, lo statuto prevedeva l'esclusione di coloro che avessero commesso azioni incompatibili con l'interesse della società o con il prestigio della stessa), il giudice del merito, dopo aver accertato l'esistenza dell'atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la Rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso nonché con riguardo alla gravità dell'inadempimento degli obblighi sociali. (Conf 6430/82, mass n 424058, sulla prima parte; (Conf 4254/82, mass n 422229, sulla prima parte; (Conf 3364/59, mass n 882223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)