Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 27/01/2010 Cc. (dep. 22/03/2010) Rv. 246345 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio - Provvedimento di ammissione al versamento della somma da parte dell'autorità comunale - Vincolatività per il giudice penale - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La determinazione, da parte dell'Autorità comunale, della somma da versare dall'interessato nell'ambito della procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio (art. 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non vincola il giudice nell'accertamento del reato, poiché non preclude la possibilità di un'autonoma verifica in sede penale dell'entità e/o della natura dell'opera realizzata per accertare se la stessa possa essere effettivamente definita come difformità parziale o, diversamente, totale. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un immobile, in cui la Corte ha escluso che la revoca consegua automaticamente per effetto del versamento della somma stabilita dal Comune).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 12 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)