Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 25/02/2004 Cc. (dep. 23/03/2004) Rv. 228451 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opere eseguite in parziale difformità - Sanzione pecuniaria disposta ex art. 12 legge n. 47 del 1985 - Natura e finalità - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, che dopo avere previsto in via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione la demolizione a cura dei responsabili o, in difetto del Comune, dispone che ove tale demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità venga applicata una sanzione proporzionale al doppio del costo di produzione o al valore della parte difforme, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)