Sez. 2, Sentenza n. 2133 del 26/07/1962 (Rv. 253308 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADITTORIO - DIFESA SUL MERITO - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA PROPOSTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADITTORIO - DIFESA SUL MERITO - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA PROPOSTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
La preclusione alla possibilita di proporre la domanda riconvenzionale dopo la prima udienza di trattazione, o addirittura nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, non essendo prevista a pena di nullita non puo essere eccepita per la prima volta con la comparsa conclusionale o nel giudizio di appello, se la parte nel cui interesse la preclusione stessa e stabilita anziche eccepire in Sede di conclusioni la tardivita ed inammissibilita della domanda abbia invece accettato il contraddittorio; questa ipotesi ricorre non soltanto nel caso dell'esplicita adesione alla tardiva proposizione della domanda riconvenzionale, ma anche nel caso in cui la parte interessata a contraddire si difenda mediante deduzione ed eccezioni che attengono al merito ovvero si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda stessa, non accompagnata dall'eccezione di inammissibilita. (Conf 1178/60, 3474/58, 2588/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)