Sez. U, Sentenza n. 1877 del 13/05/1977 (Rv. 385589 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI FRUTTI NEI CONFRONTI DEL POSSESSORE SENZA TITOLO - GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIO O DEL GIUDICE ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO - COMPETENZA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI FRUTTI NEI CONFRONTI DEL POSSESSORE SENZA TITOLO - GIURISDIZIONE DEL COMMISSARIO O DEL GIUDICE ORDINARIO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
La giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, prevista dall'art 29 della legge 16 giugno 1927 n 1766, si estende alla cognizione della domanda di restituzione di frutti indebitamente percetti dal possessore senza titolo, solo nell'ipotesi in cui questa venga proposta nell'ambito del procedimento di accertamento della natura dei beni e di rivendicazione degli stessi, rimanendo detta domanda, in ogni altro caso, devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (V 1376/72, mass n 357952).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 27 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)