Sez. U, Sentenza n. 1819 del 30/05/1958 (Rv. 882533 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE -GIUDIZI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE -COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE -ARTICOLO 45 R.D. N.37 DEL 1934 - ISTANZA DI RINVIO - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE -DISCREZIONALITÀ. LEGGI E DECRETI -ABROGAZIONE- DESUETUDINE. AVVOCATO E PROCURATORE -INCOMPATIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE CON IMPIEGO OD UFFICIO RETRIBUTIVO PRESSO ENTE PUBBLICO -NORMA CHE LA SANCISCE -ART.3 R.D.L. N.1778 DEL 1933 -PERDURANTE VIGORE DELLA NORMA E SUA COSTITUZIONALITÀ. CASSAZIONE -ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE -RIGETTO DELL'ECCEZIONE RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA -FORMA DEL PROVVEDIMENTO -SEPARATA ORDINANZA - QUANDO NECESSARIA -SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, CHE DECIDE LA CAUSA.
AVVOCATO E PROCURATORE -GIUDIZI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE -COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE -ARTICOLO 45 R.D. N.37 DEL 1934 - ISTANZA DI RINVIO - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE -DISCREZIONALITÀ. LEGGI E DECRETI -ABROGAZIONE- DESUETUDINE. AVVOCATO E PROCURATORE -INCOMPATIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE CON IMPIEGO OD UFFICIO RETRIBUTIVO PRESSO ENTE PUBBLICO -NORMA CHE LA SANCISCE -ART.3 R.D.L. N.1778 DEL 1933 -PERDURANTE VIGORE DELLA NORMA E SUA COSTITUZIONALITÀ. CASSAZIONE -ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE -RIGETTO DELL'ECCEZIONE RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA -FORMA DEL PROVVEDIMENTO -SEPARATA ORDINANZA - QUANDO NECESSARIA -SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, CHE DECIDE LA CAUSA.
A)-nei procedimenti davanti al consiglio nazionale forense, qualora l' interessato, dopo aver ricevuto tempestivo avviso della udienza di discussione, chieda rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione dell'impedimento è rimessa al libero e insindacabile apprezzamento del consiglio nazionale stesso, ed essa non può essere oggetto di discussione successiva né formare motivo di impugnazione. B)-il nostro ordinamento giuridico esclude qualsiasi Rilevanza alla desuetudine, quale consuetudo contra legem, disponendo in proposito l'art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale che l'abrogazione delle leggi non può avvenire che per effetto di leggi posteriori, o per espressa dichiarazione del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove Disposizioni e le precedenti, ovvero perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, cosicché sono solo gli organi legislativi che possono dettare nuove norme giuridiche, od abolire quelle precedenti, sotto l'osservanza delle forme costituzionalmente prestabilite. C)-la norma dell'art.3 R.d.l. 27 novembre 1933 n.1778, che sancisce la incompatibilità delle professioni di avvocato e procuratore con qualsiasi impegno od ufficio retributivo, con stipendio a carico del bilancio dello stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici, deve considerarsi tuttora in vigore, poiché non esiste alcuna altra disposizione di legge che espressamente od implicitamente l'abbia abrogata. La norma stessa non può ritenersi in contrasto con le norme della Costituzione sulla libera scelta della professione, poiché queste, mentre sanciscono il principio secondo il quale il cittadino è completamente libero di dirigere la propria attività lavorativa con il criterio della migliore rispondenza alle proprie capacità specifiche e alle proprie preferenze, non escludono con ciò che la legge od il contratto possano prevedere determinate incompatibilità tra l'una e l'altra Forma di lavoro. D)-quando l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla parte si ravvisi manifestamente infondata e la suprema Corte sia in grado di decidere definitivamente la causa, il rigetto dell' eccezione non va fatto nella Forma dell'ordinanza, come prevista dagli art.23 e 24 della l.11 marzo 1953 n.87, ma non può essere contenuto nella stessa sentenza definitiva che chiude il processo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)