Sez. L, Sentenza n. 15150 del 09/06/2008 (Rv. 603619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Dei dipendenti domestici con funzioni direttive - Configurabilità - Esclusione - Desuetudine della norma scritta - Configurabilità - Esclusione - Estraneità dell'istituto all'ordinamento vigente - Rilevanza dell'attività in concreto svolta ai sensi dell'art. 36 Cost. - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Al personale addetto ai lavori domestici, in ispecie se con funzioni direttive in quanto preposto alla sovrintendenza del lavoro degli altri addetti alla casa, non spetta il compenso per lavoro straordinario, escluso espressamente dall'art. 1 del r.d.l. n. 692 del 1923, disposizione da ritenersi, in mancanza di espressa od implicita abrogazione (che si realizza in caso di nuova completa disciplina della materia), pienamente vigente, restando sconosciuto, nel nostro ordinamento, il principio di desuetudine delle norme scritte. La durata dell'impegno, peraltro, è idonea ad integrare un ulteriore parametro per la determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., dovendosi, a tal fine, tenere pure conto della possibile esistenza di periodi di attesa e della conseguente effettiva continuità dell'attività lavorativa del personale e del correlato impegno di direzione (nella specie, relativa all'attività di maggiordomo o capo cameriere presso un palazzo principesco, la S.C., nel riformare la sentenza, ha rilevato che nel nostro sistema, di diritto scritto, non può essere invocata la desuetudine per ritenere inapplicabile una pur risalente disposizione, ferma la possibile rilevanza del maggior impegno ai fini dell'art. 36 Cost.)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)