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Sez. 1, Sentenza n. 453 del 11/02/1969 (Rv. 338534 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI - TEMPORANEI - IMPUGNABILITA NEL PROCESSO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338534-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI - TEMPORANEI - IMPUGNABILITA NEL PROCESSO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

I motivi di impugnazione dell'ordinanza presidenziale con cui sono adottati i provvedimenti urgenti ex art. 708 cod. proc. civ. debbono essere proposti nel giudizio di cognizione in corso, non nel processo esecutivo come motivi di opposizione all'esecuzione. Tuttavia, i vizi che importano la nullita del provvedimento stesso, (nella specie, trattandosi di provvedimento modificativo di quello originario emesso dal Presidente dopo l'esaurimento della fase preliminare e la nomina del giudice istruttore), con esclusione di ogni Sindacato nel merito della decisione, possono condurre all'invalidazione del provvedimento attraverso l'opposizione all'esecuzione. (V. 569-66, massima n. 321133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)