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Sez. 1, Sentenza n. 569 del 23/02/1966 (Rv. 321133 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ORDINANZA CONTENENTE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN TEMA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - IMPUGNABILITA SOLO NEL PROCESSO DI COGNIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321133-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ORDINANZA CONTENENTE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN TEMA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - IMPUGNABILITA SOLO NEL PROCESSO DI COGNIZIONE.*

I motivi di impugnazione del provvedimento contenuto nell'ordinanza provvisoria emessa in Sede di separazione personale -nella specie, circa la misura dell'assegno di mantenimento- possono essere fatti valere nel processo di cognizione relativo alla separazione in corso e non in quello di esecuzione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)