Sez. 1, Sentenza n. 569 del 23/02/1966 (Rv. 321133 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ORDINANZA CONTENENTE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN TEMA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - IMPUGNABILITA SOLO NEL PROCESSO DI COGNIZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ORDINANZA CONTENENTE PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN TEMA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - IMPUGNABILITA SOLO NEL PROCESSO DI COGNIZIONE.*
I motivi di impugnazione del provvedimento contenuto nell'ordinanza provvisoria emessa in Sede di separazione personale -nella specie, circa la misura dell'assegno di mantenimento- possono essere fatti valere nel processo di cognizione relativo alla separazione in corso e non in quello di esecuzione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)