Sez. 1, Sentenza n. 24056 del 15/04/2015 Cc. (dep. 04/06/2015) Rv. 263976 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Art. 4 comma primo bis legge n. 354 del 1975 - Collaborazione impossibile o inesigibile - Impossibilità di collaborazione processualmente rilevante determinata da condotta volontaria del soggetto - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di benefici penitenziari, non costituisce ipotesi di inesigibilità della collaborazione a norma dell'art. 4 bis, comma primo bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante determinata da una condotta volontaria, poiché la disposizione che prevede la nozione di collaborazione impossibile o inesigibile, in quanto eccezione alla regola generale della ostatività del titolo del reato, è soggetta al principio di stretta interpretazione. (Fattispecie in cui l'istante, dopo una lunga latitanza all'estero, si era deciso a rendere dichiarazioni astrattamente utili solo quando la possibilità di ricostruire fatti e responsabilità era processualmente preclusa dalla avvenuta estinzione del delitto per decorso del termine di prescrizione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)