Sez. 1, Sentenza n. 11313 del 06/12/2017 Cc. (dep. 13/03/2018) Rv. 272611 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Art. 4, comma 1-bis, ord. pen. - Collaborazione impossibile o inesigibile - Impossibilità di collaborazione determinata da condotta volontaria del soggetto - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di ordinamento penitenziario, ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non costituisce ipotesi di inesigibilità della collaborazione, equipollente alla collaborazione positivamente prestata, l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante determinata da condotta volontaria, atteso che la nozione di collaborazione impossibile o inesigibile di cui al comma 1-bis di detto articolo, in quanto eccezione alla regola generale dell'ostatività del titolo del reato, è soggetta a stretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)