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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10854 del 07/05/2018 (Rv. 648802 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Fermo amministrativo - Legittimazione passiva - Agente della riscossione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648802-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)