diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 25/02/2016 (Rv. 638876 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Cartella di pagamento per riscossione coattiva di entrate non tributarie - Impugnazione per vizi formali - Vizio di motivazione - Inclusione - Legittimazione passiva dell'Agente della riscossione - Portata.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638876-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscosssione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)