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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 11/12/1974 (Rv. 372857 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372857-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale e insindacabile del giudice del merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di altri giusti motivi, la cui valutazione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice che procede alla liquidazione, sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, salvo che, a giustificazione della disposta compensazione, siano enunciati motivi illogici o erronei. (Conf 1603'72, mass n 358384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)