diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 23/05/1972 (Rv. 358384 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358384-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio e una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di altri giusti motivi, la cui valutazione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice, sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione salvo che il giudice, a giustificazione della disposta compensazione enunzi motivi illogici ed erronei. (Conf 2059'71, mass n 352722; 1837'71, mass n 352370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)